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STATUTO COMITATO REGIONALE ANPAS ABRUZZO (adottato dall’assemblea regionale a Altino il 29/04/2007) 1. DENOMINAZIONE E’ costituito il Comitato Regionale ANPAS ABRUZZO, sotto la denominazione ANPAS Comitato Regionale ABRUZZO e in via breve ANPAS ABRUZZO. Di esso fanno parte tutte le associate ANPAS presenti sul territorio regionale di competenza.
2. NATURA DEL COMITATO L’ANPAS ABRUZZO è articolazione di livello regionale dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911) autonomo, libero e democratico di aggregazione delle pubbliche assistenze italiane . Esso fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e per soli fini di solidarietà, e si rivolge alla generalità della popolazione, in particolare alle fasce più deboli e bisognose, e non esclusivamente agli aderenti all’organizzazione medesima. L’ANPAS ABRUZZO e le sue associate si avvalgono in modo determinante e prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite.
3. SEDE La sede legale del Comitato è a VILLA ROSA DI MARTINSICURO (TE), Via F. Filzi, snc. Con delibera del Consiglio Regionale potrà essere variata la sede, purché la stessa sia nella Regione Abruzzo.
4. SIMBOLO Il simbolo è la croce rossa, bianca e verde dell’ANPAS con la dicitura ANPAS ABRUZZO. Il comitato Regionale vigila sull’utilizzo del simbolo da parte delle Associate nell’ambito della disciplina stabilita dagli organi nazionale dell’Anpas.
5. SCOPI Sulla base dei principi e degli scopi dello statuto nazionale ANPAS, il Comitato persegue le seguenti finalità: a) la costruzione di una società giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant’altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell’aiuto e nell’assistenza degli altri; b) lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini; c) la tutela, assistenza, promozione e coordinamento in ambito regionale del volontariato organizzato; d) la rappresentanza delle associazioni appartenenti. A tal fine può costituire e partecipare ad enti ed organismi e promuovere iniziative culturali, formative, informative e strutture operative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche mediante l’edizione di stampe periodiche e no.
6. ASSOCIATE Possono essere soci del Comitato Regionale A.N.P.AS. Abruzzo le Associazioni di volontariato od organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi sede in Abruzzo, che si fondano su principi solidaristici, di mutualità e di partecipazione sociale e che comunque fondano la loro attività istituzionale ed associativa sui principi e gli scopi del presente statuto e che aderiscono all’A.N.P.AS.. Fanno parte del Comitato Regionale A.N.P.AS. Abruzzo tutte le Associazioni presenti nella regione Abruzzo già aderenti alla A.N.P.AS. Sezione Regionale Abruzzo alla data di entrata in vigore del presente statuto.
7. PARTECIPAZIONE AL MOVIMENTO Il Comitato Regionale A.N.P.AS. Abruzzo riconosce come suo patrimonio insostituibile l’insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le Associazioni od organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il Movimento che esso realizza. I tesserati delle associate ANPAS possono costituire, nell’ambito delle associazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.
8. REQUISITI DELLE ASSOCIATE L’associata del Comitato Regionale A.N.P.AS. Abruzzo deve: • Costituire movimento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività ; • Fondare il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale, e culturale e nell’affermazione dei valori di solidarietà popolare; • Fondare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; • Fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla Costituzione; • Promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi socio – sanitari, assistenziali, della protezione civile, della tutela dell’ambiente, della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della solidarietà popolare in cui si esprime la capacità aggregante e la creatività della gente; • impostare la propria organizzazione sull’assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di loro ammissione e di esclusione e i loro obblighi e diritti. • Impostare comunque la propria attività ed organizzazione ai principi e agli scopi del presente statuto; • Utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà.
9. DIRITTI DELLE ASSOCIATE Ogni associata ha diritto: • di partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali; • essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate; • fruire della tutela e dei servizi realizzati ai diversi livelli
10. DOVERI DELLE ASSOCIATE Le associate devono: • Rispettare le norme statutarie e regolamentari ed i deliberati del Congresso nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli • Diffondere e promuovere gli scopi e le attività dell’A.N.P.AS. sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci per rafforzare il senso di appartenenza al movimento; • Indicare la simbologia dell’A.N.P.AS. in aggiunta alla propria ; • Versare i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti. • Consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera prevista dall’ articolo 7 dello statuto nazionale e versarne ad ANPAS nazionale l’importo entro i termini stabiliti.
11. ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATA La qualità di associata al Comitato regionale si acquista di diritto in seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Nazionale nei modi previsti dall’art. 11 dello statuto nazionale. La qualità di associata si perde:
• per recesso • per morosità • per esclusione • per cessata attività o scioglimento
• Recesso la dichiarazione di recesso deve essere inviata al Presidente nazionale e per conoscenza al Presidente del Comitato regionale. Essa acquista efficacia con la presa d’atto del Consiglio Nazionale. • Morosità Il Presidente Regionale comunica al Presidente Nazionale la morosità dell’associata entro 60 giorni dalla data fissata per il pagamento, per gli adempimenti di competenza. La pronuncia di morosità emessa dal Consiglio Nazionale comporta di diritto la perdita della qualità di associata. • Esclusione Nel caso in cui l’associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, ai deliberati degli organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge e comunque qualora, per gravi motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza all’A.N.P.AS., il Comitato Regionale, ove necessario, prescrive alla associazione un protocollo di comportamento dando termine per adeguarvisi. Trascorso inutilmente detto termine il Comitato Regionale trasmette gli atti alla Direzione Nazionale proponendo l’esclusione della associata. La delibera di esclusione emanata dal competente organo nazionale comporta la esclusione di diritto dell’associata anche dal Comitato Regionale • Cessata attività o scioglimento. Accertata la cessazione dell’attività dell’associata per un periodo superiore ad un anno, o accertato l’avvenuto scioglimento dell’associata, il Presidente del Comitato Regionale propone al Consiglio Nazionale la delibera di perdita della qualità di associata. La delibera di perdita della qualità di associata emanata dal competente organo nazionale comporta la cancellazione dell’associata.
12. PATRIMONIO L’ANPAS ABRUZZO ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo. Esso è costituito: a) da beni mobili ed immobili; b) da titoli mobiliari pubblici e privati; c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.
13. ENTRATE Le entrate dell’ANPAS ABRUZZO sono costituite da: a) quote annuali delle associazioni determinate annualmente dall’Assemblea del Comitato; b) rendite patrimoniali; c) contributi volontari di enti pubblici e privati; d) sovvenzioni; e) proventi derivanti dalla fornitura di servizi; f) eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e contratti procurati a favore delle associazioni aderenti nei termini deliberati dal Consiglio Regionale in accordo con le associazioni interessate; g) donazioni e lasciti testamentari. L’anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
14. ORGANI DEL COMITATO Sono organi dell’ANPAS ABRUZZO: a) l’Assemblea Regionale; b) il Consiglio Regionale; c) il Presidente Regionale; d) la Direzione Regionale; e) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti; f) il Collegio Regionale dei Probiviri.
15. ASSEMBLEA REGIONALE L’Assemblea Regionale è composta da due delegati per ogni associata. Le Associazioni che abbiano un numero di soci superiore a 1000 esprimono un delegato in più ogni 1000 soci secondo quanto previsto dall’art.28 dello statuto nazionale L’Assemblea viene convocata dal Presidente Regionale nei casi previsti dallo Statuto. Essa può venire convocata anche ogni qual volta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno e deve essere altresì convocata allorché ne venga fatta richiesta da almeno un quarto delle associazioni facenti parte del Comitato. La convocazione è effettuata dal Presidente Regionale con lettera raccomandata inviata alle associate almeno venti giorni prima della data stabilita.
16. ASSEMBLEA ORDINARIA L’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione, ed il bilancio preventivo si tiene entro la fine di marzo di ogni anno. L’assemblea viene convocata altresì in occasione del Congresso Nazionale. L’assemblea Regionale: a) elegge il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Regionale dei Probiviri, determinandone le modalità; b) in prossimità del Congresso Nazionale elegge un Consigliere Nazionale e in caso di decadenza o dimissioni ne rielegge il sostituto. Delibera la lista dei candidati per le elezione del Consiglio Nazionale e degli altri organismi in sede di Congresso Nazionale; c) nomina altresì al Congresso Nazionale , sulla base delle tessere nazionali sottoscritte entro il 31 dicembre dell’anno precedente, un delegato per i primi 2.500 soci, a cui si aggiunge un delegato ogni ulteriori 10.000 soci d) approva i bilanci consuntivi e preventivi del Comitato; e) determina le quote annuali delle associate tenendo conto di quanto dovrà essere versato a livello nazionale; f) indica i criteri per l’attuazione in sede regionale degli obiettivi dell’ANPAS; L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quanto sia presente la metà più uno dei delegati aventi diritto, in seconda convocazione qualora siano almeno presenti un terzo dei delegati aventi diritto. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
17. ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei delegati. Essa delibera in ordine alle modifiche dello statuto del Comitato con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Delibera inoltre in ordine al proprio scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio con voto favorevole dei tre quarti dei delegati.
18. CONSIGLIO REGIONALE Il Consiglio Regionale è composto da 11 a 31 componenti secondo la deliberazione dell’assemblea. Il Consiglio Regionale dura in carica tre anni. Si riunisce almeno trimestralmente come stabilito dall’art.29 dello Statuto Nazionale su convocazione del Presidente Regionale o anche su richiesta si almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Regionale: a) elegge e revoca il Presidente; b) su proposta del Presidente, elegge e revoca il Vice-Presidente, uno o più consiglieri Delegati determinandone i poteri; c) determina le linee operative per l’attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali; d) ha la gestione finanziaria del Comitato; e) assume ruolo referente a livello regionale delle problematiche prospettate dalle singole associate; f) propone al Consiglio Nazionale l’ammissione delle associazioni che ne fanno richiesta, provvedendo alle relative indagini conoscitive; g) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle associate, nonché alla vigila sul permanere dei requisiti per i quali le associate fanno parte dell’ANPAS e prescrive, ove necessario, protocolli di comportamento dando termine cui adeguarsi: trascorso inutilmente tale termine, trasmette gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza, fino all’eventuale esclusione; h) redige il bilancio consuntivo annuale completo di relazione sulla gestione e il bilancio preventivo; i) promuove, d’intesa con le associate interessate, la costituzione di organismi provinciali e/o zonali; j) su richiesta della Direzione nazionale esprime parere sulle deliberazioni concernenti la disciplina della utilizzazione del simbolo associativo, come previsto all’art 17 lettera g) dello statuto; Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri, e delibera con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti vale doppio il voto del Presidente. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri subentra il primo dei consiglieri non eletti.
19. PRESIDENTE REGIONALE Il Presidente Regionale ha la direzione del Comitato che esercita con la collaborazione della Direzione Regionale e svolge le seguenti funzioni: a) è il legale rappresentate del Comitato; b) può agire e resistere avanti qualsiasi autorità giudiziaria; c) mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale; d) prende parte alle sedute del Consiglio e dell’Assemblea Nazionale.
20. DIREZIONE REGIONALE la Direzione Regionale è composta da tre a sette componenti fra cui il Presidente, il Vice-Presidente ed il Consigliere Delegato. Dura in carica per tre anni salvo revoca. Collabora con il Presidente Regionale nella sua attività e attua i deliberati del Consiglio Regionale. Cura i rapporti con la Direzione Nazionale per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.
21. COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio. E’ composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci di un’associata. Dura in carica tre anni, e nella prima riunione elegge il Presidente.
22. COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI Il Collegio Regionale dei Probiviri, composto da tre effettivi e due supplenti eletti tra i soci delle associate, che durano in carica per tre anni, e nella prima riunione elegge il Presidente. Esso delibera: a) sulle controversie rimesse al suo giudizio delle associate e dagli organi del Comitato; b) sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e disciplinari pronunciati dal Consiglio Regionale.
23. COORDINAMENTI PROVINCIALI Il Comitato Regionale può istituire coordinamenti provinciali. I coordinamenti provinciali sono articolazioni operative del Comitato Regionale Abruzzo. Essi hanno la funzione di coordinare le attività delle associate nell’ambito provinciale di riferimento. I coordinamenti provinciali operano, nel rispetto ed in attuazione delle linee di indirizzo generale stabilite dal Consiglio Regionale, nelle aree della sanità, sicurezza sociale e della protezione civile e nei settori di intervento ritenuti opportuni dal Consiglio regionale. I coordinamenti provinciali sono composti da un rappresentante per ogni associazione presente sul territorio provinciale; propongono un coordinatore che viene nominato dal Consiglio Regionale. Il coordinatore partecipa al Consiglio Regionale senza diritto di voto. il Coordinamento decade con la scadenza del mandato del Consiglio del Comitato Regionale ANPAS Abruzzo.
24. DECADENZA DELLE CARICHE Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti fatto salva l’appartenenza ai Collegi dei Revisori dei Conti. Decade dalla carica di Consigliere Regionale quel componente che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo, con delibera del Consiglio, approvata dalla metà più uno del consiglieri. Decade altresì dalla carica di Consigliere Regionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente statuto.
25. NORMA TRANSITORIA Fino alla costituzione del Comitato Regionale Molise, il Comitato Regionale Abruzzo invita con diritto di parola e senza diritto di voto, i presidenti o loro delegati delle Associazioni Molisane iscritte all’ANPAS, all’Assemblea Regionale ed al Consiglio Regionale. Il Comitato Regionale Abruzzo svolge verso queste Associazioni, attività di consulenza e assistenza con modalità di volta in volta determinate dal Consiglio regionale.
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