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STATUTO
COMITATO REGIONALE ANPAS ABRUZZO
(adottato dall’assemblea regionale a Altino il 29/04/2007)
1. DENOMINAZIONE
E’ costituito il Comitato Regionale ANPAS ABRUZZO, sotto la denominazione
ANPAS Comitato Regionale ABRUZZO e in via breve ANPAS ABRUZZO. Di esso fanno
parte tutte le associate ANPAS presenti sul territorio regionale di
competenza.
2. NATURA DEL COMITATO
L’ANPAS ABRUZZO è articolazione di livello regionale dell’Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze, movimento nazionale unitario (nato nel 1904
con il nome di Federazione Nazionale Associazioni di Pubblica Assistenza e
Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911) autonomo, libero e
democratico di aggregazione delle pubbliche assistenze italiane . Esso fonda
la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali
della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di
volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e per soli fini di
solidarietà, e si rivolge alla generalità della popolazione, in particolare
alle fasce più deboli e bisognose, e non esclusivamente agli aderenti
all’organizzazione medesima.
L’ANPAS ABRUZZO e le sue associate si avvalgono in modo determinante e
prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite.
3. SEDE
La sede legale del Comitato è a VILLA ROSA DI MARTINSICURO (TE), Via F.
Filzi, snc. Con delibera del Consiglio Regionale potrà essere variata la
sede, purché la stessa sia nella Regione Abruzzo.
4. SIMBOLO
Il simbolo è la croce rossa, bianca e verde dell’ANPAS con la dicitura ANPAS
ABRUZZO.
Il comitato Regionale vigila sull’utilizzo del simbolo da parte delle
Associate nell’ambito della disciplina stabilita dagli organi nazionale
dell’Anpas.
5. SCOPI
Sulla base dei principi e degli scopi dello statuto nazionale ANPAS, il
Comitato persegue le seguenti finalità:
a) la costruzione di una società giusta e solidale attraverso la tutela e il
riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant’altro abbia a
riferimento la capacità umana di impegnarsi nell’aiuto e nell’assistenza
degli altri;
b) lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei
cittadini;
c) la tutela, assistenza, promozione e coordinamento in ambito regionale del
volontariato organizzato;
d) la rappresentanza delle associazioni appartenenti.
A tal fine può costituire e partecipare ad enti ed organismi e promuovere
iniziative culturali, formative, informative e strutture operative per la
diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche
mediante l’edizione di stampe periodiche e no.
6. ASSOCIATE
Possono essere soci del Comitato Regionale A.N.P.AS. Abruzzo le Associazioni
di volontariato od organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi
sede in Abruzzo, che si fondano su principi solidaristici, di mutualità e di
partecipazione sociale e che comunque fondano la loro attività istituzionale
ed associativa sui principi e gli scopi del presente statuto e che
aderiscono all’A.N.P.AS..
Fanno parte del Comitato Regionale A.N.P.AS. Abruzzo tutte le Associazioni
presenti nella regione Abruzzo già aderenti alla A.N.P.AS. Sezione Regionale
Abruzzo alla data di entrata in vigore del presente statuto.
7. PARTECIPAZIONE AL MOVIMENTO
Il Comitato Regionale A.N.P.AS. Abruzzo riconosce come suo patrimonio
insostituibile l’insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le
Associazioni od organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il
Movimento che esso realizza.
I tesserati delle associate ANPAS possono costituire, nell’ambito delle
associazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo,
culturale e sportivo.
8. REQUISITI DELLE ASSOCIATE
L’associata del Comitato Regionale A.N.P.AS. Abruzzo deve:
• Costituire movimento di aggregazione dei cittadini che, mediante la
partecipazione diretta intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo
della collettività ;
• Fondare il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile,
sociale, e culturale e nell’affermazione dei valori di solidarietà popolare;
• Fondare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
• Fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla
Costituzione;
• Promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della
cultura solidaristica intorno ai problemi socio – sanitari, assistenziali,
della protezione civile, della tutela dell’ambiente, della sicurezza sociale
in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della
solidarietà popolare in cui si esprime la capacità aggregante e la
creatività della gente;
• impostare la propria organizzazione sull’assenza dei fini di lucro, la
democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche
associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i
criteri di loro ammissione e di esclusione e i loro obblighi e diritti.
• Impostare comunque la propria attività ed organizzazione ai principi e
agli scopi del presente statuto;
• Utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà.
9. DIRITTI DELLE ASSOCIATE
Ogni associata ha diritto:
• di partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria
rappresentanza negli organi istituzionali;
• essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
• fruire della tutela e dei servizi realizzati ai diversi livelli
10. DOVERI DELLE ASSOCIATE
Le associate devono:
• Rispettare le norme statutarie e regolamentari ed i deliberati del
Congresso nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli
• Diffondere e promuovere gli scopi e le attività dell’A.N.P.AS. sul proprio
territorio, particolarmente tra i propri soci per rafforzare il senso di
appartenenza al movimento;
• Indicare la simbologia dell’A.N.P.AS. in aggiunta alla propria ;
• Versare i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti.
• Consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera prevista
dall’ articolo 7 dello statuto nazionale e versarne ad ANPAS nazionale
l’importo entro i termini stabiliti.
11. ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATA
La qualità di associata al Comitato regionale si acquista di diritto in
seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Nazionale nei modi
previsti dall’art. 11 dello statuto nazionale.
La qualità di associata si perde:
• per recesso
• per morosità
• per esclusione
• per cessata attività o scioglimento
• Recesso
la dichiarazione di recesso deve essere inviata al Presidente nazionale e
per conoscenza al Presidente del Comitato regionale. Essa acquista efficacia
con la presa d’atto del Consiglio Nazionale.
• Morosità
Il Presidente Regionale comunica al Presidente Nazionale la morosità
dell’associata entro 60 giorni dalla data fissata per il pagamento, per gli
adempimenti di competenza. La pronuncia di morosità emessa dal Consiglio
Nazionale comporta di diritto la perdita della qualità di associata.
• Esclusione
Nel caso in cui l’associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie
e regolamentari, ai deliberati degli organi associativi a tutti i livelli,
non sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale,
con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del
volontariato o con le disposizioni di legge e comunque qualora, per gravi
motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza all’A.N.P.AS.,
il Comitato Regionale, ove necessario, prescrive alla associazione un
protocollo di comportamento dando termine per adeguarvisi.
Trascorso inutilmente detto termine il Comitato Regionale trasmette gli atti
alla Direzione Nazionale proponendo l’esclusione della associata.
La delibera di esclusione emanata dal competente organo nazionale comporta
la esclusione di diritto dell’associata anche dal Comitato Regionale
• Cessata attività o scioglimento.
Accertata la cessazione dell’attività dell’associata per un periodo
superiore ad un anno, o accertato l’avvenuto scioglimento dell’associata, il
Presidente del Comitato Regionale propone al Consiglio Nazionale la delibera
di perdita della qualità di associata.
La delibera di perdita della qualità di associata emanata dal competente
organo nazionale comporta la cancellazione dell’associata.
12. PATRIMONIO
L’ANPAS ABRUZZO ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo.
Esso è costituito:
a) da beni mobili ed immobili;
b) da titoli mobiliari pubblici e privati;
c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.
13. ENTRATE
Le entrate dell’ANPAS ABRUZZO sono costituite da:
a) quote annuali delle associazioni determinate annualmente dall’Assemblea
del Comitato;
b) rendite patrimoniali;
c) contributi volontari di enti pubblici e privati;
d) sovvenzioni;
e) proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
f) eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e
contratti procurati a favore delle associazioni aderenti nei termini
deliberati dal Consiglio Regionale in accordo con le associazioni
interessate;
g) donazioni e lasciti testamentari.
L’anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
14. ORGANI DEL COMITATO
Sono organi dell’ANPAS ABRUZZO:
a) l’Assemblea Regionale;
b) il Consiglio Regionale;
c) il Presidente Regionale;
d) la Direzione Regionale;
e) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio Regionale dei Probiviri.
15. ASSEMBLEA REGIONALE
L’Assemblea Regionale è composta da due delegati per ogni associata.
Le Associazioni che abbiano un numero di soci superiore a 1000 esprimono un
delegato in più ogni 1000 soci secondo quanto previsto dall’art.28 dello
statuto nazionale
L’Assemblea viene convocata dal Presidente Regionale nei casi previsti dallo
Statuto. Essa può venire convocata anche ogni qual volta il Consiglio
Regionale lo ritenga opportuno e deve essere altresì convocata allorché ne
venga fatta richiesta da almeno un quarto delle associazioni facenti parte
del Comitato. La convocazione è effettuata dal Presidente Regionale con
lettera raccomandata inviata alle associate almeno venti giorni prima della
data stabilita.
16. ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo completo di nota
integrativa e di relazione sulla gestione, ed il bilancio preventivo si
tiene entro la fine di marzo di ogni anno. L’assemblea viene convocata
altresì in occasione del Congresso Nazionale.
L’assemblea Regionale:
a) elegge il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Revisori dei
Conti e il
Collegio Regionale dei Probiviri, determinandone le modalità;
b) in prossimità del Congresso Nazionale elegge un Consigliere Nazionale e
in
caso di decadenza o dimissioni ne rielegge il sostituto. Delibera la lista
dei candidati per le elezione del Consiglio Nazionale e degli altri
organismi in sede di Congresso Nazionale;
c) nomina altresì al Congresso Nazionale , sulla base delle tessere
nazionali sottoscritte entro il 31 dicembre dell’anno precedente, un
delegato per i primi 2.500 soci, a cui si aggiunge un delegato ogni
ulteriori 10.000 soci
d) approva i bilanci consuntivi e preventivi del Comitato;
e) determina le quote annuali delle associate tenendo conto di quanto dovrà
essere
versato a livello nazionale;
f) indica i criteri per l’attuazione in sede regionale degli obiettivi
dell’ANPAS;
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quanto sia
presente la metà più uno dei delegati aventi diritto, in seconda
convocazione qualora siano almeno presenti un terzo dei delegati aventi
diritto. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
17. ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre
quarti dei delegati. Essa delibera in ordine alle modifiche dello statuto
del Comitato con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.
Delibera inoltre in ordine al proprio scioglimento ed alla devoluzione del
patrimonio con voto favorevole dei tre quarti dei delegati.
18. CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio Regionale è composto da 11 a 31 componenti secondo la
deliberazione dell’assemblea. Il Consiglio Regionale dura in carica tre
anni. Si riunisce almeno trimestralmente come stabilito dall’art.29 dello
Statuto Nazionale su convocazione del Presidente Regionale o anche su
richiesta si almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio Regionale:
a) elegge e revoca il Presidente;
b) su proposta del Presidente, elegge e revoca il Vice-Presidente, uno o più
consiglieri Delegati determinandone i poteri;
c) determina le linee operative per l’attuazione degli obiettivi indicati
dagli organismi nazionali;
d) ha la gestione finanziaria del Comitato;
e) assume ruolo referente a livello regionale delle problematiche
prospettate dalle singole associate;
f) propone al Consiglio Nazionale l’ammissione delle associazioni che ne
fanno richiesta, provvedendo alle relative indagini conoscitive;
g) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle associate, nonché
alla vigila sul permanere dei requisiti per i quali le associate fanno parte
dell’ANPAS e prescrive, ove necessario, protocolli di comportamento dando
termine cui adeguarsi: trascorso inutilmente tale termine, trasmette gli
atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza, fino
all’eventuale esclusione;
h) redige il bilancio consuntivo annuale completo di relazione sulla
gestione e il bilancio preventivo;
i) promuove, d’intesa con le associate interessate, la costituzione di
organismi provinciali e/o zonali;
j) su richiesta della Direzione nazionale esprime parere sulle deliberazioni
concernenti la disciplina della utilizzazione del simbolo associativo, come
previsto all’art 17 lettera g) dello statuto;
Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
consiglieri, e delibera con voto favorevole della maggioranza dei
consiglieri presenti. In caso di parità dei voti vale doppio il voto del
Presidente.
In caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri subentra il primo
dei consiglieri non eletti.
19. PRESIDENTE REGIONALE
Il Presidente Regionale ha la direzione del Comitato che esercita con la
collaborazione della Direzione Regionale e svolge le seguenti funzioni:
a) è il legale rappresentate del Comitato;
b) può agire e resistere avanti qualsiasi autorità giudiziaria;
c) mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale;
d) prende parte alle sedute del Consiglio e dell’Assemblea Nazionale.
20. DIREZIONE REGIONALE
la Direzione Regionale è composta da tre a sette componenti fra cui il
Presidente, il Vice-Presidente ed il Consigliere Delegato. Dura in carica
per tre anni salvo revoca. Collabora con il Presidente Regionale nella sua
attività e attua i deliberati del Consiglio Regionale.
Cura i rapporti con la Direzione Nazionale per le valutazioni inerenti ai
rispettivi fabbisogni necessari alla fissazione degli importi annuali delle
comuni fonti di finanziamento.
21. COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed
al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza
del bilancio. E’ composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti
anche fra non soci di un’associata.
Dura in carica tre anni, e nella prima riunione elegge il Presidente.
22. COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio Regionale dei Probiviri, composto da tre effettivi e due
supplenti eletti tra i soci delle associate, che durano in carica per tre
anni, e nella prima riunione elegge il Presidente.
Esso delibera:
a) sulle controversie rimesse al suo giudizio delle associate e dagli organi
del Comitato;
b) sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e disciplinari
pronunciati dal Consiglio Regionale.
23. COORDINAMENTI PROVINCIALI
Il Comitato Regionale può istituire coordinamenti provinciali. I
coordinamenti provinciali sono articolazioni operative del Comitato
Regionale Abruzzo. Essi hanno la funzione di coordinare le attività delle
associate nell’ambito provinciale di riferimento.
I coordinamenti provinciali operano, nel rispetto ed in attuazione delle
linee di indirizzo generale stabilite dal Consiglio Regionale, nelle aree
della sanità, sicurezza sociale e della protezione civile e nei settori di
intervento ritenuti opportuni dal Consiglio regionale. I coordinamenti
provinciali sono composti da un rappresentante per ogni associazione
presente sul territorio provinciale; propongono un coordinatore che viene
nominato dal Consiglio Regionale.
Il coordinatore partecipa al Consiglio Regionale senza diritto di voto.
il Coordinamento decade con la scadenza del mandato del Consiglio del
Comitato Regionale ANPAS Abruzzo.
24. DECADENZA DELLE CARICHE
Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non
appartenga più ad una delle Associate aderenti fatto salva l’appartenenza ai
Collegi dei Revisori dei Conti. Decade dalla carica di Consigliere Regionale
quel componente che non intervenga a due sedute consecutive senza
giustificato motivo, con delibera del Consiglio, approvata dalla metà più
uno del consiglieri. Decade altresì dalla carica di Consigliere Regionale
quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e
grave con i principi sanciti dal presente statuto.
25. NORMA TRANSITORIA
Fino alla costituzione del Comitato Regionale Molise, il Comitato Regionale
Abruzzo invita con diritto di parola e senza diritto di voto, i presidenti o
loro delegati delle Associazioni Molisane iscritte all’ANPAS, all’Assemblea
Regionale ed al Consiglio Regionale.
Il Comitato Regionale Abruzzo svolge verso queste Associazioni, attività di
consulenza e assistenza con modalità di volta in volta determinate dal
Consiglio regionale.
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